In breve
- Il regolamento (UE) 2026/1818 si applica dal 31 agosto 2028; le regole su alloggiamento e spazi dal 31 agosto 2031.
- Chi vende cani o gatti è uno «stabilimento di vendita» anche se li tiene in casa: notifica dell’attività e obblighi di benessere.
- Dal 31 agosto 2030 microchip e registrazione sono obbligatori per tutti gli operatori che immettono cani e gatti sul mercato.
Il regolamento (UE) 2026/1818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2026, «relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità», è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 10 agosto 2026. È la prima disciplina europea diretta su come cani e gatti possono essere allevati, detenuti e venduti, ed entra nel lavoro di un negozio in modo molto concreto: definisce **stabilimento di vendita** «qualsiasi locale o struttura in cui cani o gatti che non vi sono nati sono detenuti per essere venduti, compresi i negozi di animali da compagnia o le abitazioni».
Le date sono lontane ma non abbastanza: chi deve rifare box, ventilazione o accesso all’esterno ha davanti due cicli di investimento, non cinque. E chi oggi tiene i cuccioli in teche di vetro ha una scadenza precisa, perché il regolamento vieta di tenere cani e gatti in contenitori.
01Le date, in ordine
| Dal | Cosa si applica |
|---|---|
| 31 agosto 2028 | Il regolamento in generale: principi e obblighi di benessere, notifica dello stabilimento, informazioni all’acquirente, pratiche dolorose vietate, esigenze comportamentali |
| 31 agosto 2029 | Salute (art. 16) e prima visita di consulenza sul benessere da parte di un veterinario (art. 13) |
| 31 agosto 2030 | Identificazione e registrazione per gli operatori e per chi immette cani e gatti sul mercato (art. 20, comma 7, lettera a); banca dati nazionale interoperabile e codice di verifica negli annunci online |
| 31 agosto 2031 | Alloggiamento (art. 15): divieto dei contenitori, spazi minimi, accesso all’esterno per i cani |
| 31 agosto 2033 | Requisiti di competenza e formazione degli addetti alla cura degli animali (art. 12, commi 2 e 3) |
| 31 agosto 2034 | Obbligo di riconoscimento per gli allevamenti sopra le cinque cucciolate o cinque fattrici (art. 10) |
| 31 agosto 2036 / 2041 | Microchip obbligatorio per i proprietari privati: cani dal 2036, gatti dal 2041 |
02Il reparto cuccioli come dovrà essere
L’art. 15 è la parte che tocca i muri. «Gli operatori non tengono cani o gatti all’interno di contenitori»: i contenitori restano ammessi solo per il trasporto, per l’isolamento a breve termine, durante mostre e concorsi, per cuccioli con ridotta capacità di termoregolazione e per cuccioli accompagnati dalla madre. La teca espositiva come alloggio ordinario, quindi, non è più un’opzione.
- Accesso all’esterno: i cani oltre le otto settimane non possono essere tenuti esclusivamente all’interno; serve un’area esterna o una passeggiata quotidiana, per una durata minima combinata di un’ora al giorno (art. 15, comma 4). Si può derogare solo con parere scritto del veterinario.
- Luce naturale, integrata con luce artificiale dove serve, e periodi di buio sufficienti per il ritmo circadiano; almeno otto ore al giorno senza illuminazione artificiale (allegato I, punto 2.2.3).
- Aria e temperatura: polveri, temperatura, umidità e gas non nocivi, aerazione sufficiente, zona termoneutrale adeguata al tipo di mantello, all’età e alla razza.
- Gatti: stabulari progettati per muoversi e manifestare il comportamento naturale, con tiragraffi, nascondigli e ripiani in numero sufficiente.
- Socializzazione dalle tre settimane di vita, quotidiana, con animali della stessa specie e con le persone (allegato I, punto 4.1.1).
- Nessuna separazione dalla madre prima delle otto settimane per i cuccioli di cane; per i gattini negli allevamenti il limite è di dodici settimane (allegato I, punto 4.3).
| Altezza al garrese (cm) | Superficie per un cane (m²) | Per ogni cane aggiuntivo (m²) |
|---|---|---|
| meno di 30 | 4 | 3 |
| 30–39 | 4 | 3,5 |
| 40–59 | 5 | 4 |
| 60–70 | 8 | 5 |
| oltre 70 | 10 | 6 |
03Microchip, banca dati e annunci online
L’art. 20 chiede che tutti i cani e i gatti siano identificati con un singolo trasponditore iniettabile. Per chi vende i termini sono due: i cani e i gatti nati nello stabilimento vanno identificati entro tre mesi dalla nascita e comunque prima dell’immissione sul mercato; quelli che entrano in uno stabilimento di vendita entro trenta giorni dall’arrivo e comunque prima della vendita. La registrazione nella banca dati nazionale avviene entro due giorni lavorativi dall’identificazione, a nome dell’operatore responsabile.
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L’impianto lo fa il veterinario
Gli Stati membri possono autorizzare altre figure, ma solo con norme nazionali che ne fissino le qualifiche minime.
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I microchip già impiantati valgono
Gli animali identificati secondo il diritto nazionale prima del 31 agosto 2028 sono considerati conformi, a condizione che il microchip sia ancora leggibile. Un lettore che non legge è un animale da reidentificare.
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Gli annunci online portano un’avvertenza
Chi pubblicizza online un cane o un gatto deve includere, in grassetto e ben visibile: «Un animale non è un giocattolo. Prenderne uno è una decisione che cambia la vita. Sei responsabile della sua salute e del suo benessere e non devi abbandonarlo.».
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E, dal 2030, un codice di verifica
La Commissione mette a disposizione un sistema pubblico e gratuito che genera un codice unico da inserire nell’annuncio: serve all’acquirente per verificare identificazione, registrazione e proprietà dell’animale pubblicizzato.
04Cosa va consegnato all’acquirente
L’art. 11 trasforma in obbligo quello che i negozi seri già fanno: informazioni scritte sulla proprietà responsabile e sulle esigenze specifiche dell’animale — alimentazione, cura, salute, alloggiamento, esigenze comportamentali — più l’anamnesi, che comprende almeno lo stato vaccinale e qualsiasi patologia o predisposizione nota, compresi gli esiti dei test diagnostici disponibili.
La cartellina da preparare una volta e consegnare sempre
- Scheda della specie o della razza: dimensioni da adulto, esigenze di spazio, movimento, alimentazione, durata di vita.
- Stato vaccinale aggiornato e documentazione sanitaria.
- Patologie, predisposizioni e test noti, dichiarati per iscritto e non a voce.
- Numero di microchip e conferma della registrazione a nome dell’acquirente.
- Alimento in uso e quantità, per non cambiare dieta di colpo nei primi giorni.
- Contatti del negozio e del veterinario di riferimento.
05Cosa fare nei prossimi ventiquattro mesi
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Decidi se il reparto animali vivi resta
È la domanda vera: gli investimenti richiesti dal 2031 hanno senso solo se quel reparto pesa davvero sul conto. Il confronto si fa con i numeri, non con l’abitudine.
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Misura quello che hai
Superficie per capo, altezza, ricambio d’aria, accesso a uno spazio esterno. Sono quattro numeri: se mancano tutti, la scelta è già presa.
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Notifica l’attività
L’art. 9 chiede di notificare all’autorità competente tipo di stabilimento, ubicazione, specie e capacità massima. Se hai già comunicato quei dati ai sensi del regolamento 2016/429, non vanno ripetuti.
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Metti in ordine i fornitori
Dal 2034 gli allevamenti oltre cinque cucciolate o cinque fattrici vendono solo se riconosciuti, e l’elenco dei riconosciuti è pubblico. Chi compra da un allevatore che non ci sarà, resta senza fornitore.
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Prepara la formazione di chi lavora con gli animali
Dal 2033 almeno un addetto per stabilimento deve avere completato i corsi previsti, e le competenze valgono solo se documentate da istruzione, formazione o esperienza professionale.
Con Omega
Quello che il regolamento chiede di sapere, per ogni esemplare
- Registro di carico e scarico con provenienza, data di ingresso, identificativo e destinatario: la tracciabilità che il regolamento mette al centro.
- Documenti e certificati agganciati all’esemplare, non a una cartella: alla vendita esce quello giusto.
- Scheda della specie da consegnare al cliente, sempre la stessa e sempre aggiornata.
- Dati dell’acquirente congelati al giorno della cessione, con il promemoria della comunicazione da fare.

