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Norme e obblighi

Regolamento UE 2026/1818: cosa cambia per chi vende cani e gatti

Pubblicato il 10 agosto 2026, si applica dal 31 agosto 2028 e vieta di tenere cani e gatti in contenitori: per molti reparti «cuccioli» significa rifare il locale o chiuderlo.

9 minuti di lettura Aggiornata al 20 settembre 2026

In breve

  • Il regolamento (UE) 2026/1818 si applica dal 31 agosto 2028; le regole su alloggiamento e spazi dal 31 agosto 2031.
  • Chi vende cani o gatti è uno «stabilimento di vendita» anche se li tiene in casa: notifica dell’attività e obblighi di benessere.
  • Dal 31 agosto 2030 microchip e registrazione sono obbligatori per tutti gli operatori che immettono cani e gatti sul mercato.

Il regolamento (UE) 2026/1818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2026, «relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità», è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 10 agosto 2026. È la prima disciplina europea diretta su come cani e gatti possono essere allevati, detenuti e venduti, ed entra nel lavoro di un negozio in modo molto concreto: definisce **stabilimento di vendita** «qualsiasi locale o struttura in cui cani o gatti che non vi sono nati sono detenuti per essere venduti, compresi i negozi di animali da compagnia o le abitazioni».

Le date sono lontane ma non abbastanza: chi deve rifare box, ventilazione o accesso all’esterno ha davanti due cicli di investimento, non cinque. E chi oggi tiene i cuccioli in teche di vetro ha una scadenza precisa, perché il regolamento vieta di tenere cani e gatti in contenitori.

01Le date, in ordine

DalCosa si applica
31 agosto 2028Il regolamento in generale: principi e obblighi di benessere, notifica dello stabilimento, informazioni all’acquirente, pratiche dolorose vietate, esigenze comportamentali
31 agosto 2029Salute (art. 16) e prima visita di consulenza sul benessere da parte di un veterinario (art. 13)
31 agosto 2030Identificazione e registrazione per gli operatori e per chi immette cani e gatti sul mercato (art. 20, comma 7, lettera a); banca dati nazionale interoperabile e codice di verifica negli annunci online
31 agosto 2031Alloggiamento (art. 15): divieto dei contenitori, spazi minimi, accesso all’esterno per i cani
31 agosto 2033Requisiti di competenza e formazione degli addetti alla cura degli animali (art. 12, commi 2 e 3)
31 agosto 2034Obbligo di riconoscimento per gli allevamenti sopra le cinque cucciolate o cinque fattrici (art. 10)
31 agosto 2036 / 2041Microchip obbligatorio per i proprietari privati: cani dal 2036, gatti dal 2041
Art. 33 del regolamento. Le date che riguardano un negozio sono il 2028, il 2030 e il 2031.

02Il reparto cuccioli come dovrà essere

L’art. 15 è la parte che tocca i muri. «Gli operatori non tengono cani o gatti all’interno di contenitori»: i contenitori restano ammessi solo per il trasporto, per l’isolamento a breve termine, durante mostre e concorsi, per cuccioli con ridotta capacità di termoregolazione e per cuccioli accompagnati dalla madre. La teca espositiva come alloggio ordinario, quindi, non è più un’opzione.

  • Accesso all’esterno: i cani oltre le otto settimane non possono essere tenuti esclusivamente all’interno; serve un’area esterna o una passeggiata quotidiana, per una durata minima combinata di un’ora al giorno (art. 15, comma 4). Si può derogare solo con parere scritto del veterinario.
  • Luce naturale, integrata con luce artificiale dove serve, e periodi di buio sufficienti per il ritmo circadiano; almeno otto ore al giorno senza illuminazione artificiale (allegato I, punto 2.2.3).
  • Aria e temperatura: polveri, temperatura, umidità e gas non nocivi, aerazione sufficiente, zona termoneutrale adeguata al tipo di mantello, all’età e alla razza.
  • Gatti: stabulari progettati per muoversi e manifestare il comportamento naturale, con tiragraffi, nascondigli e ripiani in numero sufficiente.
  • Socializzazione dalle tre settimane di vita, quotidiana, con animali della stessa specie e con le persone (allegato I, punto 4.1.1).
  • Nessuna separazione dalla madre prima delle otto settimane per i cuccioli di cane; per i gattini negli allevamenti il limite è di dodici settimane (allegato I, punto 4.3).
Altezza al garrese (cm)Superficie per un cane (m²)Per ogni cane aggiuntivo (m²)
meno di 3043
30–3943,5
40–5954
60–7085
oltre 70106
Allegato I, punto 2.3.2: spazi minimi per stabilimenti di allevamento e di vendita, altezza minima 2 metri. Per i gatti: 3 m² per il primo, 2 m² per ogni gatto aggiuntivo.

03Microchip, banca dati e annunci online

L’art. 20 chiede che tutti i cani e i gatti siano identificati con un singolo trasponditore iniettabile. Per chi vende i termini sono due: i cani e i gatti nati nello stabilimento vanno identificati entro tre mesi dalla nascita e comunque prima dell’immissione sul mercato; quelli che entrano in uno stabilimento di vendita entro trenta giorni dall’arrivo e comunque prima della vendita. La registrazione nella banca dati nazionale avviene entro due giorni lavorativi dall’identificazione, a nome dell’operatore responsabile.

  1. 1

    L’impianto lo fa il veterinario

    Gli Stati membri possono autorizzare altre figure, ma solo con norme nazionali che ne fissino le qualifiche minime.

  2. 2

    I microchip già impiantati valgono

    Gli animali identificati secondo il diritto nazionale prima del 31 agosto 2028 sono considerati conformi, a condizione che il microchip sia ancora leggibile. Un lettore che non legge è un animale da reidentificare.

  3. 3

    Gli annunci online portano un’avvertenza

    Chi pubblicizza online un cane o un gatto deve includere, in grassetto e ben visibile: «Un animale non è un giocattolo. Prenderne uno è una decisione che cambia la vita. Sei responsabile della sua salute e del suo benessere e non devi abbandonarlo.».

  4. 4

    E, dal 2030, un codice di verifica

    La Commissione mette a disposizione un sistema pubblico e gratuito che genera un codice unico da inserire nell’annuncio: serve all’acquirente per verificare identificazione, registrazione e proprietà dell’animale pubblicizzato.

04Cosa va consegnato all’acquirente

L’art. 11 trasforma in obbligo quello che i negozi seri già fanno: informazioni scritte sulla proprietà responsabile e sulle esigenze specifiche dell’animale — alimentazione, cura, salute, alloggiamento, esigenze comportamentali — più l’anamnesi, che comprende almeno lo stato vaccinale e qualsiasi patologia o predisposizione nota, compresi gli esiti dei test diagnostici disponibili.

La cartellina da preparare una volta e consegnare sempre

  • Scheda della specie o della razza: dimensioni da adulto, esigenze di spazio, movimento, alimentazione, durata di vita.
  • Stato vaccinale aggiornato e documentazione sanitaria.
  • Patologie, predisposizioni e test noti, dichiarati per iscritto e non a voce.
  • Numero di microchip e conferma della registrazione a nome dell’acquirente.
  • Alimento in uso e quantità, per non cambiare dieta di colpo nei primi giorni.
  • Contatti del negozio e del veterinario di riferimento.

05Cosa fare nei prossimi ventiquattro mesi

  1. 1

    Decidi se il reparto animali vivi resta

    È la domanda vera: gli investimenti richiesti dal 2031 hanno senso solo se quel reparto pesa davvero sul conto. Il confronto si fa con i numeri, non con l’abitudine.

  2. 2

    Misura quello che hai

    Superficie per capo, altezza, ricambio d’aria, accesso a uno spazio esterno. Sono quattro numeri: se mancano tutti, la scelta è già presa.

  3. 3

    Notifica l’attività

    L’art. 9 chiede di notificare all’autorità competente tipo di stabilimento, ubicazione, specie e capacità massima. Se hai già comunicato quei dati ai sensi del regolamento 2016/429, non vanno ripetuti.

  4. 4

    Metti in ordine i fornitori

    Dal 2034 gli allevamenti oltre cinque cucciolate o cinque fattrici vendono solo se riconosciuti, e l’elenco dei riconosciuti è pubblico. Chi compra da un allevatore che non ci sarà, resta senza fornitore.

  5. 5

    Prepara la formazione di chi lavora con gli animali

    Dal 2033 almeno un addetto per stabilimento deve avere completato i corsi previsti, e le competenze valgono solo se documentate da istruzione, formazione o esperienza professionale.

Con Omega

Quello che il regolamento chiede di sapere, per ogni esemplare

  • Registro di carico e scarico con provenienza, data di ingresso, identificativo e destinatario: la tracciabilità che il regolamento mette al centro.
  • Documenti e certificati agganciati all’esemplare, non a una cartella: alla vendita esce quello giusto.
  • Scheda della specie da consegnare al cliente, sempre la stessa e sempre aggiornata.
  • Dati dell’acquirente congelati al giorno della cessione, con il promemoria della comunicazione da fare.

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Dubbi

Domande frequenti

Il regolamento vieta di vendere cani e gatti in negozio?
No, non lo vieta. Vieta di tenerli in contenitori e impone spazi minimi, accesso quotidiano all’esterno per i cani oltre le otto settimane, luce naturale e socializzazione: molti reparti così come sono oggi non sono compatibili, ma la vendita in sé resta possibile per chi si adegua.
Da quando il microchip è obbligatorio?
Per gli operatori e per chi immette cani e gatti sul mercato dal 31 agosto 2030. Per i proprietari privati che non vendono, dal 31 agosto 2036 per i cani e dal 31 agosto 2041 per i gatti. In Italia, però, l’obbligo di identificazione e registrazione nel SINAC esiste già: il regolamento europeo non lo sostituisce.
Vale anche per chi vende dei cuccioli una volta l’anno?
Dipende dal contesto: il regolamento considera operatore chi immette cani e gatti sul mercato in un contesto professionale o imprenditoriale, a titolo oneroso o gratuito, e sono escluse solo le donazioni occasionali a intervalli irregolari da parte di persone fisiche senza pubblicità online. Un annuncio online ripetuto è un indizio pesante nella direzione opposta.
Cosa cambia per una toelettatura o una pensione?
Il capo sul benessere si rivolge a stabilimenti di allevamento, di vendita, rifugi e case affidatarie: una toelettatura o una pensione non sono in quell’elenco. Restano però gli obblighi italiani di registrazione nel SINAC e i requisiti regionali, e il divieto di mutilazioni e di pratiche dolorose descritte all’art. 18 è un buon metro anche per chi lavora sull’animale di qualcun altro.

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