In breve
- L’autorizzazione arriva dopo un sopralluogo dell’ASL e vale per le specie che hai dichiarato: aggiungerne una è una modifica.
- Ogni ingresso e ogni uscita vanno registrati: è il documento che, in un controllo, divide una sanzione da 150 euro da una da 9.000.
- Cani, gatti e furetti si identificano entro sessanta giorni e prima della cessione; il passaggio si comunica entro sette giorni.
La vendita di animali da compagnia è disciplinata da testi che si sono sovrapposti in trent’anni: la legge 281/1991 sugli animali d’affezione, l’Accordo tra il Ministro della salute e le Regioni del 6 febbraio 2003 che sottopone il commercio ad autorizzazione, il decreto legislativo 134/2022 con il decreto ministeriale 2 novembre 2023 che ha acceso il SINAC, la legge 150/1992 e il regolamento 338/97 sulle specie protette, e da ultimo il regolamento (UE) 2026/1818 su benessere e tracciabilità di cani e gatti, che si applica dal 31 agosto 2028.
Messi in fila, chiedono quattro cose a chi vende: **un’autorizzazione ottenuta dopo una verifica sul posto, un registro sempre aggiornato, un’identificazione fatta dal veterinario e una documentazione che segue l’animale**. Il resto — spazi minimi, formazione, specie ammesse — cambia da Regione a Regione, e dove è così qui c’è scritto cosa chiedere invece di un numero che vale in una provincia sola.
01L’autorizzazione e i requisiti richiesti
L’Accordo del 6 febbraio 2003 definisce «commercio di animali da compagnia» qualsiasi attività economica come i negozi di vendita di animali, le pensioni, la toelettatura e l’addestramento, e all’art. 5 impegna le Regioni a sottoporre queste attività all’autorizzazione prevista dall’art. 24 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. Nello stesso articolo è scritto cosa le Regioni devono chiedere «almeno»: è l’elenco su cui si costruisce la pratica, qualunque sia il modulo della tua ASL.
Quello che l’Accordo chiede in ogni Regione
- Conformità ai requisiti dell’Allegato A, cioè le dimensioni minime dei box e dei recinti annessi.
- Generalità della persona responsabile dell’attività.
- Requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzate.
- Le specie di animali da compagnia che si intende commerciare, custodire o allevare: vanno dichiarate una per una.
- Cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività in capo al responsabile: qualificata formazione professionale o comprovata esperienza nel settore.
- Giudizio favorevole dell’Autorità sanitaria dell’ASL dopo il sopralluogo sui locali e sulle attrezzature.
- Aggiornamento dei registri di carico e scarico dei singoli animali, con provenienza e destinazione.
| Peso del cane | Box coperto per cane | Area di movimento (fino a 3 cani) | Area di movimento (oltre 3 cani) |
|---|---|---|---|
| meno di 10 kg | 1,0 m² | 1,5 m² per cane | 1,0 m² per cane |
| da 11 a 30 kg | 1,5 m² | 2,0 m² per cane | 1,5 m² per cane |
| più di 30 kg | 2,0 m² | 2,5 m² per cane | 2,0 m² per cane |
02Il registro di carico e scarico, riga per riga
È il documento che l’autorità chiede per primo, e l’unico che permette di ricostruire la provenienza di un animale in caso di problema sanitario. Non è un quaderno di appunti: la numerazione non deve avere buchi né doppioni, e ogni movimento deve dire cosa è successo.
| Dato | Perché serve |
|---|---|
| Specie, razza, sesso, data di nascita | Identificazione dell’animale |
| Provenienza, con gli estremi dell’allevamento o del fornitore | Tracciabilità sanitaria e responsabilità sui difetti di origine |
| Data di ingresso | Consente di verificare i tempi di permanenza e la quarantena |
| Identificativo (microchip, anello, tatuaggio) e tipo di marcatura | Collega l’animale ai documenti e al proprietario |
| Quantità, per i movimenti di gruppo | Le nidiate non si registrano una riga a testa |
| Causale del movimento | Venduto, ceduto, morto, reso, trasferito, nato, acquistato: dice cosa è successo |
| Data di uscita e dati dell’acquirente | Chiude la tracciabilità e serve alla comunicazione di cessione |
| Interventi sanitari eseguiti | Vaccinazioni, trattamenti, certificazioni |
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| Attività svolta senza registrazione dello stabilimento | Da 750 a 7.500 € | D.lgs. 134/2022, art. 17 c. 1 |
| Documento di accompagnamento non compilato in BDN | Da 150 a 1.500 € per movimentazione | Art. 18 c. 2 |
| Animale non identificato, ma rintracciabile dai documenti | Da 150 a 1.500 € per animale | Art. 18 c. 4 |
| Animale non identificato e non rintracciabile | Da 1.500 a 9.000 € per animale | Art. 18 c. 5 |
| Identificativo rimosso o sostituito senza autorizzazione | Da 1.500 a 9.000 € per animale | Art. 19 c. 3 |
03Identificazione, SINAC e comunicazione della cessione
- 1
Verifica che l’animale arrivi già identificato
Cani, gatti e furetti vanno identificati con transponder ISO e registrati nel SINAC entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della cessione (decreto 2 novembre 2023, art. 3 comma 4). L’impianto e la registrazione li fa il medico veterinario.
- 2
Leggi il chip e confrontalo con i documenti
Il numero sul documento deve essere quello che il lettore legge sull’animale. È un controllo di trenta secondi che evita di ereditare l’errore di qualcun altro.
- 3
Registra gli animali delle altre specie prima che escano
Uccelli diversi dal pollame, roditori, conigli, rettili, anfibi e pesci ornamentali si registrano singolarmente o come «insieme di animali» prima della cessione o dell’uscita dallo stabilimento (art. 3 comma 5).
- 4
Accompagna la movimentazione con il documento della BDN
Ogni movimentazione da o verso un operatore viaggia con il documento di accompagnamento generato dal sistema, con dati dell’animale, partenza, destinazione, motivo e modalità di trasporto (art. 6).
- 5
Comunica il passaggio entro sette giorni
Trasferimento di proprietà, movimentazione e decesso si registrano entro sette giorni dall’evento; smarrimento e ritrovamento entro 48 ore (art. 3 comma 3).
04Cosa consegnare all’acquirente
La cartellina della cessione
- Documentazione sanitaria completa e libretto, con lo stato vaccinale aggiornato.
- Numero di microchip e conferma che la registrazione è stata aggiornata a nome dell’acquirente.
- Documenti di provenienza e, per le specie in allegato, la documentazione CITES prevista.
- Scheda scritta della specie o della razza: dimensioni da adulto, spazio, alimentazione, durata di vita.
- Patologie o predisposizioni note, dichiarate per iscritto.
- Alimento in uso e quantità, con una scorta per i primi giorni.
- Informazioni sulla garanzia e su cosa fare in caso di problema: recapito, tempi, documentazione richiesta.
Dal 31 agosto 2028 questa cartellina diventa un obbligo europeo: l’art. 11 del regolamento (UE) 2026/1818 impone di consegnare informazioni scritte sulla proprietà responsabile, sulle esigenze specifiche dell’animale e sull’anamnesi, compresi stato vaccinale e patologie note. Ma già oggi è la difesa più concreta su una contestazione, perché la vendita di un animale a un consumatore è coperta dalla garanzia di conformità: gli animali vivi sono elencati fra i beni all’art. 128 del codice del consumo, il venditore risponde per due anni e nel primo anno la prova che il difetto non c’era spetta a lui. Come si costruisce quella prova sta nella guida su garanzia e vendita di un cucciolo.
05Quali specie si possono tenere
- Specie protette (CITES): il regolamento 338/97 divide gli esemplari in allegati; per quelli in allegato A e B nati in cattività serve l’identificazione individuale prevista dall’art. 66 del regolamento 865/2006 e la registrazione nella banca dati. La disciplina sanzionatoria italiana è nella legge 150/1992. Il dettaglio è nella guida CITES e specie particolari.
- Specie esotiche invasive di rilevanza unionale: il regolamento (UE) 1143/2014, recepito con il d.lgs. 230/2017, vieta commercio, detenzione e riproduzione delle specie in elenco. L’elenco si aggiorna: una specie in assortimento l’anno scorso può non esserlo più.
- Specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica: l’elenco delle specie di cui è proibita la detenzione è stabilito dal decreto del Ministero dell’ambiente 19 aprile 1996 e successive modifiche, richiamato dalla legge 150/1992.
- Restrizioni regionali e comunali: alcune Regioni limitano specie o modalità di detenzione, e diversi regolamenti comunali vietano l’esposizione diretta in vetrina.
06Dopo la vendita: la parte che fidelizza
Chi acquista un cucciolo entra in una relazione lunga con il negozio: alimentazione, accessori, toelettatura, antiparassitari. È il cliente più prezioso che un pet shop possa avere, e si costruisce nelle prime settimane — le stesse in cui, se nessuno lo richiama, sceglie l’e-commerce.
- Un contatto a due settimane per sapere come va e correggere l’alimentazione.
- Il calendario dei richiami vaccinali ricordato al momento giusto, rimandando al veterinario per la somministrazione.
- Il passaggio all’alimentazione adulta segnato in agenda, mesi prima, con la data che si ricava dalla razza e dalla data di nascita.
- Il primo appuntamento di toelettatura proposto quando il cucciolo è pronto: è il modo più semplice di trasformare una vendita in un cliente ricorrente.
Con Omega
Ogni animale con la sua riga, e ogni riga con la sua prova
- Registro di carico e scarico con numerazione senza buchi, quantità per movimento, causale e consistenza per specie, stampabile per periodo.
- Storno invece di cancellazione: la rettifica resta legata alla riga che corregge e resta distinguibile nella stampa.
- CITES, quarantena, marcatura e dati dell’acquirente congelati al giorno della cessione, tutti nella stessa stampa per l’ispettore.
- Promemoria della comunicazione di cessione con il termine impostabile da 1 a 90 giorni, e garanzia di 24 mesi con le eccezioni per specie.


